LA SCELTA DEI PADRI COSTITUENTI: LA REPUBBLICA PARLAMENTARE

Nel 1946 i Costituenti fecero riferimento al modello della democrazia parlamentare senza alcun tipo di elezione diretta; né del Premier né del Presidente della Repubblica. Il modello seguito fu essenzialmente quello tedesco (anche se non completamente). Non a caso sia Italia che Germania rifiutarono all'epoca ogni forma di elezione diretta: si trattava, infatti, di paesi che negli anni precedenti avevano sperimentato due dittature; in altri termini entrambe volevano evitare che grazie alla forte legittimazione che deriva da un'elezione diretta, cio' generasse ancora una volta al loro interno figure che potessero finire al di sopra di ogni possibile controllo. In Germania, memori del fatto che l'ascesa di Hitler era avvenuta sfruttando la debolezza ed i vuoti di potere della Repubblica di Waimar, si adottò il meccanismo della "sfiducia costruttiva" che rende impossibile ogni vuoto di potere; in Italia si preferì invece legare il Governo al Parlamento tramite "fiducia"; ossia quest'ultimo può in qualunque momento ritirare la fiducia al Governo provocandone la caduta. Ma le scelte che sia in Germania che in Italia furono fatte, avevano anche un'altra ragione: in entrambi questi due stati si riteneva che il popolo non avesse la maturità necessaria per eleggere direttamente le principali cariche dello Stato; troppo forti in questi due Paesi erano (e forse sono anche oggi) le spinte per affidare ad uomo solo tutta la gestione del potere; il classico "uomo forte" che nel loro recente passato aveva fatto scivolare questi due paesi nella dittatura. Questo ragionamento ce ne porta a fare uno più ampio: nel momento in cui si deve approvare o modificare una Costituzione, i modelli di riferimento sono fondamentali ma non decisivi. Infatti ogni modello Costituzionale deve poi comunque adattarsi alla realtà storica, sociale e culturale di riferimento per trovare le soluzioni più appropriate; diversamente ciò che verrebbe stabilito non verrebbe rispettato e sarebbe comunque destinato ad essere superato in breve tempo. Queste sono, in modo alquanto sintetico, le ragioni principali che portarono i Padri Costituenti a scegliere il modello della democrazia parlamentare e quindi col Governo legato al Parlamento tramite voto di fiducia. Prima però di analizzare i singoli organi Costituzionali e capire come la riforma che andremo a giudicare incida su di essi, cerchiamo di capire bene come funzionano quelli attuali. Lo faremo descrivendo le varie fasi dell’iter che porta dalle elezioni politiche alla formazione del Governo. Andiamo con ordine: si svolgono le elezioni per il rinnovo del Parlamento. Una volta espletati tutti gli adempimenti perchè i due rami del Parlamento possano funzionare, il primo atto è l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, il passo successivo è quello relativo alla formazione del Governo. E qui l'art. 92 recita che è il Presidente della Repubblica che nomina il Presidente del Consiglio e su proposta di questo, i ministri. Diversamente da come siamo abituati a vedere, il Presidente della Repubblica non è tenuto a fare alcuna consultazione; di conseguenza la sfilata di ex presidenti della Repubblica e di segretari di partito che siamo abituati a vedere prima della formazione di un Governo, sono solo ed esclusivamente una PRASSI ma non sono affatto previste dalla Costituzione; si tratta cioè di quelle che vengono definite PRASSI COSTITUZIONALI. Attenzione: il fatto che non sia previsto questo modo di procedere non significa che sia illegittimo; significa solamente che si tratta di un modo di procedere acquisito nel tempo da parte del Presidente della Repubblica per orientarsi su chi deve nominare Presidente del Consiglio; in altri termini lo strumento che si è consolidato perchè il Presidente stesso possa adempiere a quanto previsto dall'art 92 della Costituzione. Una volta nominato il Presidente del Consiglio, i ministri e fatto il giuramento di rito, il Governo al completo si presenta nei due rami del Parlamento per ottenere la fiducia. Una volta ottenuta la fiducia sia alla Camera che al Senato, il Governo è nella pienezza delle sue funzioni; è operativo al 100%. A QUESTO PUNTO, A NORMA DELLA COSTITUZIONE, L'UNICO ATTO CHE PUO' PROVOCARE LA CADUTA DEL GOVERNO E' L'APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA, OPPURE AL CONTRARIO LA BOCCIATURA DI UNA MOZIONE DI FIDUCIA. In altri termini vi deve essere un atto formale del Parlamento col quale si boccia il Governo. In Italia dal 1948 ad oggi si è perso il conto dei Governi che si sono succeduti nel corso del tempo. Ma un dato balza subito agli occhi: sapete qual'è il numero dei Governi che sono stati mandati a casa grazie ad un atto di sfiducia del Parlamento, così come impone la Costituzione? Il sottoscritto non se lo ricorda, ma di sicuro non si arriva a 5. L'ultimo fu il Governo Prodi che nell'ottobre del 1998 fu costretto alle dimissioni perchè la mozione di fiducia nei suoi confronti venne respinta per un voto. TUTTI GLI ALTRI GOVERNI SI SONO DIMESSI SENZA CHE VI FOSSE ALCUNA MOZIONE DI SFIDUCIA APPROVATA O DI FIDUCIA RESPINTA. Si tratta di quelle che sono chiamate crisi di natura extraparlamentare, determinate cioè da dichiarazioni od atti di partiti che facevano parte della compagine governativa in polemica od in dissenso con gli altri. E' quindi questo modo di procedere, costringere cioè un Governo a dimettersi senza un atto di sfiducia del Parlamento, che ha fatto sì che vi fossero in Italia dal 1948 ad oggi più di 50 governi; che ha reso instabile il nostro sistema, che ha prodotto i terrificanti "Governi balneari" o gli incomprensibili "Governi ponte". IN ALTRI TERMINI: NON E' STATA LA COSTITUZIONE A PREVEDERE UN GOVERNO DEBOLE BENSI'QUESTO MODO DI PROCEDERE OSSIA QUELLO CHE BASTASSE UN COMIZIO DI BETTINO CRAXI A ROCCA DI PAPA A FAR CADERE IL GOVERNO OPPURE LE BIZZE DI UN QUALSIASI PARTITO AL QUALE ERA STATA NEGATA UNA POLTRONA. In altri termini ogni crisi politica avrebbe dovuto essere sempre "parlamentarizzata", ossia concretizzarsi sempre in una mozione di sfiducia, cosa che invece nel 95% dei casi non è avvenuta: un po' perchè sarebbe diventato palese chi la crisi l'aveva provocata e non se ne voleva assumere la responsabilità; un po' perchè avrebbe costretto chi la fiducia la negava a spiegare perchè la ritirava (e non sono mai stati motivi nobili) ed un po' perchè sarebbe diventato incomprensibile riuscire a spiegare perchè dopo 5 minuti si era di nuovo tutti insieme al Governo. Probabilmente se ogni crisi di Governo fosse stata sempre “parlamentarizzata” così come da Costituzione, non si sarebbe arrivati a fare cadere in continuazione Governi, stante la cronica ritrosia dei partiti politici ad assumersi alla luce del sole le proprie responsabilità. In conclusione: non si devono mai confondere le regole col malcostume di chi quelle stesse regole è chiamato a rispettarle. Se la Costituzione prevede che un Governo in carica possa cadere solo con una mozione di sfiducia e poi invece lo si fa cadere tramite altri discutibili sistemi, questo non è colpa della Costituzione. Se il problema che dobbiamo risolvere è quello di dare una maggiore stabilità al Governo è illusorio pensare che questo risultato lo si possa ottenere con l'elezione diretta del Premier e per di più quasi onnipotente. In tutti gli Stati europei il Premier non è eletto direttamente dal popolo ma i Governi sono stabili lo stesso. Come la mettiamo? E’ arrivato finalmente il momento di analizzare i tre organi Costituzionali per eccellenza ovvero IL PARLAMENTO; IL GOVERNO E LA MAGISTRATURA. Indicheremo come funzionano adesso e come essi cambieranno nel caso in cui fosse approvata la riforma che andremo a giudicare col referendum del 25 e 26 giugno.
IL PARLAMENTO
In una Democrazia parlamentare è ovviamente il cardine di tutto il sistema.
La Costituzione stabilisce che "Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" (art 55). La prima composta da 630 deputati ed il secondo da 315. Di questi solo la Camera è eletta a suffragio universale, nel senso che per essa votano tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età (18 anni), mentre per il Senato per far parte dell'elettorato attivo occorre aver compiuto 25 anni. 25 anni è inoltre l'età minima che si deve avere per essere eletti alla Camera mentre per essere eletti al Senato di anni ne servono 40. Di regola Camera e Senato sono eletti ogni 5 anni (salvo scioglimento anticipato) e la loro durata può essere prolungata solo per legge solo in caso di guerra. Perchè le deliberazioni delle due Camere siano valide devono essere presenti la metà più uno dei componenti (numero legale); una legge è validamente approvata a maggioranza dei presenti (maggioranza semplice) salvo che la Costituzione non preveda maggioranze speciali, come nel caso delle leggi di amnistia ed indulto che pur essendo leggi ordinarie, devono essere approvate con la maggioranza dei 2/3 dei componenti. La legge determina i casi di incompatibilità con la funzione di Deputato o Senatore e non si può appartenere contemporaneamente alle due Camere. Sul primo aspetto è di attualità il caso di coloro che vengono detti "cumulanti", ossia che si trovano in una situazione di incompatibilità. Un'incompatibilità è prevista è quella tra l'incarico di Deputato o Senatore e quella di Presidente di Regione. Attualmente i presidenti di regione "cumulanti" sono Roberto Formigoni (Presidente della Regione Lombardia), Salvatore Cuffaro (Presidente della Regione Sicilia), Michele Iorio (Presidente della Regione Molise). Questi ultimi dovranno scegliere entro poco tempo se rimanere Deputati o Senatori o rimanere Presidenti di Regione. Nel frattempo però percepiscono entrambe le indennità: non c'è bisogno di sottolineare il malcostume di una simile pratica che prima ancora che uno spreco è un inganno per gli elettori dal momento che credo abbia poco senso candidare un Deputato, un Senatore od un Presidente di Regione che si sa già prima essere incompatibile con il ruolo che eventualmente andrà ad assumere e che comunque dovrà scegliere tra due possibilità tra loro incompatibili. "Ogni membro del Parlamento rappresenta l'intera Nazione ed esercita la sua funzione senza vincolo di mandato" (art. 67). Quest'ultimo aspetto significa essenzialmente due cose: la prima è che chi fa parte di un gruppo parlamentare non è tenuto a votare secondo le indicazioni del suo gruppo, può cioè votare in modo diverso senza subirne conseguenze giuridiche; la seconda è che l'eletto può decidere di cambiare gruppo parlamentare ed iscriversi ad un altro. Lo scopo dei Costituenti con questa norma era essenzialmente quella privilegiare la coscienza del deputato o del senatore o di rispettarne il suo "percorso politico". Va da sè invece che questa norma, purtroppo, nel corso del tempo, è stata utilizzata per trasformismi e mercanteggiamenti vari. Alla luce dell'esperienza pratica che se ne è avuta e lontana anni luce da quella che invece ne era la finalità iniziale, se andavate alla ricerca di una norma Costituzionale sicuramente da cambiare, eccovi serviti. "I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza" (art 68). Questa norma è stata cambiata sotto l'effetto di Tangentopoli a seguito del Referendum che stabilì l'abrogazione della famigerata "commissione inquirente". Infatti, mentre in precedenza ogni qual volta un Pm si trovava a dover indagare su un Parlamentare doveva inviare tutti gli atti alla suddetta Commissione la quale, si badi, non aveva il compito di indagare sul reato ma solo quello di verificare se l'indagine potesse o meno configurarsi come una sorta di "persecuzione" nei confronti del Parlamentare stesso. Sappiamo tutti come sistematicamente tutto andava a finire: la persecuzione c'era sempre e l'ennesima garanzia riconosciuta "a fin di bene" ai singoli deputati e senatori si trasformava in insabbiamento e peggio ancora in impunità. Le cronache parlamentari raccontano di un deputato salvato dalla commissione inquirente perchè quest'ultima riteneva persecutoria un’indagine relativamente ad un incidente stradale provocato dal deputato stesso! Dal 1948 al 1993 solo in un caso la Commissione inquirente ha acconsentito a proseguire le indagini: quelle sui ministri Gui e Tanassi relativamente allo scandalo Loockeed. Nella nuova formulazione l'art 68 limita i casi di autorizzazione solo all'arresto, alle intercettazioni ed alle perquisizioni ma non più allo svolgimento delle indagini. "I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge" (art 69). Se andiamo a leggere i lavori preparatori alla Costituzione svolti in seno all'Assemblea Costituente, entriamo in pieno romanticismo: dai suddetti lavori (che spesso sono utili per dare un'interpretazione autentica a quanto scritto nella Costituzione) emerge che lo scopo dell'introduzione di tale norma (come quella che consente a chi è eletto di mantenere il proprio posto di lavoro) era quello di favorire al Parlamento l'elezione dei non abbienti, con lo scopo, nobilissimo, di consentire a tutti, ma proprio a tutti, l'accesso al Parlamento, senza cioè il timore di rimetterci né il lavoro né sotto l'aspetto economico. Non c'è bisogno di sottolineare gli abusi ed i privilegi che invece ne sono derivati. LO SCOPO FONDAMENTALE DEL PARLAMENTO E' QUELLO DI FARE LEGGI. Nel nostro sistema la funzione legislativa è svolta collettivamente dalle due Camere (art. 70). "L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli" (art 71). L'art 72 stabilisce che ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale (ossia l'approvazione in aula e non in commissione) di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. Una volta che uno stesso testo è stato votato da entrambi i rami del Parlamento, perchè diventi legge occorre che sia promulgato da Presidente della Repubblica e poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La legge entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, a meno che non sia la legge appena approvata a stabilire un termine diverso per la sua entrata in vigore. La pubblicazione risponde ad un'esigenza di pubblicità della legge stessa mentre i diversi termini previsti per la sua entrata in vigore dipendono dalla possibilità che la legge fornisce di provvedere a tutti gli adempimenti che essa prescrive. Per fare un esempio: la legge antifumo è stata approvata nel 2003 ma per dare tempo a tutti i locali pubblici di adattarsi, essa prevedeva la sua stessa entrata in vigore a partire dal 2005. Che poi quasi nessun locale pubblico nel frattempo si sia adeguato, questo è un altro discorso. Nel momento in cui una legge è sottoposta alla promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, quest'ultimo può, anziché promulgarla, rinviarla alle Camere. E questo può avvenire per esempio per mancanza di copertura finanziaria oppure perchè il testo non ha rispettato la procedura di approvazione o perchè viola uno o più principi fondamentali della Costituzione. Nel caso in cui il testo rinviato alle Camere è approvato di nuovo nello stesso testo, il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgare la legge. Di regola la formazione delle leggi spetta al Parlamento. Tuttavia vi sono alcune eccezioni nelle quali la funzione legislativa spetta al Governo: il primo caso è quello dei DECRETI LEGGE, cioè atti determinati da ragioni di necessità ed urgenza aventi subito forza di legge. In questo caso devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro e non oltre 60 giorni dalla loro pubblicazione pena la loro caduta con effetto retroattivo, ovvero tutti gli effetti che nel frattempo si sono prodotti, cadono completamente. Un caso classico di emanazione di un decreto legge è quello relativo ai primi interventi per affrontare una calamità naturale dove ovviamente non ci sarebbe il tempo di approvare una legge con la consueta procedura; se la situazione di necessità ed urgenza si presenta a Camere sciolte, allora queste devono essere convocate entro 5 giorni per la conversione in legge. Fino alla fine degli anni '80 il Governo ha sempre abusato di questa sua potestà legislativa emanando decreti legge anche senza i presupposti di necessità ed urgenza. E' dovuta intervenire la Corte Costituzionale che con una serie di sentenze ha ricondotto l'utilizzo del decreto legge nell'ambito stabilito dalla Costituzione. L'altro caso nel quale la funzione legislativa spetta al Governo è quello delle LEGGI DELEGA. Per materie particolarmente complesse il Parlamento con legge può delegare il Governo ad emettere decreti che abbiano valore di legge ordinaria. In questo caso però la legge-delega del Parlamento deve contenere "i principî e criteri direttivi" ai quali il Governo deve attenersi nel redigere il testo di legge; inoltre la delega è ammessa soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". Era una prassi consolidata che lo strumento della legge delega si adottasse solo, come detto, per questioni molto tecniche (il nuovo codice di procedura penale del 1988 fu approvato con questo sistema); nell'ultima legislatura invece tale strumento è stato utilizzato anche per funzioni tipicamente "di Governo" come la riforma delle pensioni o del mercato del lavoro. IN CONCLUSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE LEGGI LA COSTITUZIONE PREVEDE IL SISTEMA DEL BICAMERALISMO PERFETTO, OVVERO UNA PROPOSTA DIVENTA LEGGE QUANDO I DUE RAMI DEL PARLAMENTO VOTANO UNO STESSO TESTO. QUESTO NEL TEMPO HA PRODOTTO IL FAMIGERATO "EFFETTO NAVETTA" OSSIA QUELLO DI UNA PROPOSTA DI LEGGE CHE FA LA SPOLA IN CONTINUAZIONE TRA LA CAMERA ED IL SENATO CON TUTTE LE CONSEGUENZE DEL CASO. INOLTRE IL LIMITE PRINCIPALE A QUESTO SISTEMA E' DATO DAL FATTO CHE SI HANNO DUE CAMERE CON LE STESSE COMPETENZE (FANNO ESATTAMENTE LA STESSA COSA) CON UNA DUPLICAZIONE DI OGNI FUNZIONE. TRA POCO VEDREMO SE LA RIFORMA OGGETTO DEL PROSSIMO REFERENDUM SEMPLIFICA EFFETTIVAMENTE LE COSE OPPURE AL CONTRARIO LE COMPLICA ANCORA DI PIU'. Cerchiamo di capire se e come la riforma proposta viene incontro a questo problema. Il testo della riforma prevede un Parlamento formato dalla Camera dei Deputati e dal Senato delle Regioni. La prima formata da 518 deputati (rispetto ai 630 attuali) ed il secondo formato da 252 Senatori (contro i 315 attuali). Per la Camera può votare chi ha compiuto il 18° anno di età mentre si può eleggere chi abbia compiuto 21 anni (rispetto ai 25 attuali). Per il Senato può votare e si potrà essere eletti al compimento del 25° anno di età. Fino a questo punto niente da dire. Da notare comunque che tutto quanto detto sopra entrerà in vigore non dalla prossima legislatura ma da quella che, presumibilmente, inizierà nella primavera del 2016. PERO' CIO' NON RISOLVE LA QUESTIONE DI CUI SOPRA IN QUANTO IL PROBLEMA NON E' QUELLO DELL'ALTO NUMERO DEI DEPUTATI E SENATORI BENSI' QUELLO CHE TUTTI SVOLGONO ESATTAMENTE LE STESSE FUNZIONI. Come nel sistema attualmente previsto dalla Costituzione, i Senatori saranno eletti su base regionale ma con l’aggiunta che l’elezione dei nuovi senatori deve avvenire contestualmente ai Consigli Regionali. Di conseguenza il Senato sarà soggetto a possibili rinnovi parziali nel caso in cui in una Regione il Presidente eletto si dimette oppure muore: infatti, in questo caso in quella Regione il Consiglio Regionale dovrà essere rieletto. Ai lavori del Senato delle regioni partecipano i rappresentanti delle regioni e delle autonomia locali SENZA DIRITTO DI VOTO. Già qui siamo in presenza di una clamorosa contraddizione. Infatti, se lo scopo del Senato delle Regioni dovrebbe essere quello di "esaltare" l'autonomia regionale, questo principio viene immediatamente mortificato dal fatto che coloro che rappresentano più direttamente le singole realtà locali, in seno al Senato delle Regioni NON HANNO DIRITTO DI VOTO. Ed allora cosa ci stanno a fare? Inoltre in base al testo della riforma, il Senato Federale non vota sul programma di Governo. Ecco allora che questo supposto "Senato Federale" di federale ha ben poco per non dire nulla visto che i rappresentanti più diretti delle autonomie locali non possono votare né su quello che il Senato stesso decide né sul programma di Governo, che per assurdo potrebbe anche essere quello di eliminarle. NEL TESTO DELLA RIFORMA, A DIFFERENZA DEL SISTEMA ATTUALE, CAMERA E SENATO HANNO FUNZIONI DIVERSE: ci sarebbero leggi su cui l’iniziativa e l’ultima parola spettano alla Camera (materie di “legislazione esclusiva dello Stato”), altre su cui spetta al Senato (materie di “legislazione concorrente”), altre ancora che spettano ad entrambe le Camere con rinvii complicatissimi senza dire che nei casi più delicati il governo, autorizzato dal Presidente della Repubblica, potrebbe spostare dal Senato federale alla Camera dei deputati il potere della deliberazione definitiva. In caso di conflitti di competenza tra Camera e Senato federale, i rispettivi Presidenti potrebbero affidare “la decisione a un comitato paritetico”, complicando e rendendo eccessivamente ingestibile l’iter legislativo. UN AUTENTICO GUAZZABUGLIO. DOVE L'ELEMENTO PRINCIPALE E' L'ASSOLUTA PARALISI DELL'ITER LEGISLATIVO. IN ALTRI TERMINI: DALL'EFFETTO NAVETTA SI PASSEREBBE ALLA NAVETTA PERENNEMENTE FERMA.
Basta pensare che una singola legge può contenere norme che si riferiscono a materie di competenza del Senato federale e contemporaneamente altre di competenza della Camera. A chi l’ultima parola? Un esempio concreto del rompicapo rappresentato dal nuovo meccanismo di formazione delle leggi è costituito dal numero dei caratteri utilizzato nella stesura del testo. A fronte delle 77 lettere adoperate nell’art. 70 della Costituzione vigente, la riforma ne usa ben 3.863. Su tutto questo inoltre grava un interrogativo inquietante: nella prevedibile situazione di paralisi, che ruolo potrebbe giocare il Premier al quale spetta anche il potere di scioglimento del Parlamento? E' di tutta evidenza quindi che il suddetto iter legislativo proposto dalla riforma, NON RISOLVE AFFATTO IL PROBLEMA DELLA FORMAZIONE DELLE LEGGI LEGATO AL BICAMERALISMO PERFETTO. ANZI: LO COMPLICA ANCORA DI PIU'. IL TUTTO NATURALMENTE BEN COPERTO DALLA CORTINA FUMOGENA E PROPAGANDISTICA DELLA TANTO SBANDIERATA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI. COME ABBIAMO DETTO IL PROBLEMA NON E' TANTO QUELLO DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI QUANTO QUELLO CHE TUTTI FANNO ESATTAMENTE LA STESSA COSA. Nel corso di più di 50 anni di Costituzione, diversi sono stati i progetti di legge di riforma Costituzionale tesi a modificare il bicameralismo perfetto, ma come sempre le soluzioni più semplici sono anche, inspiegabilmente, quelle più difficili da raggiungere.
L'unica soluzione veramente efficace sarebbe quella di creare una sola assemblea col compito di svolgere la funzione legislativa sulle materie riservate allo Stato e lasciare alla competenza dei singoli consigli regionali quelle di esclusiva competenza regionale, secondo quanto previsto dall’art. 117 della Costituzione. Inoltre nel quadro previsto dalla riforma, non si capisce bene il ruolo del Senato Federale: si dice, infatti, che esso legifera su materie di competenza regionale. Ma su queste non sono già competenti i Consigli Regionali che sulle materie loro riservate approvano le leggi regionali? Ed allora in che rapporto stanno il Senato Regionale ed i Consigli regionali? Come si differenziano? Ce ne è abbastanza per dire che se approvata la riforma produrrebbe, per quanto riguarda la formazione delle leggi, un unico risultato: LA PARALISI ED IL CAOS.
IL PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA
Abbiamo già accennato ad alcune delle funzioni del Presidente della Repubblica, come quella di promulgare le leggi e delle condizioni in presenza delle quali può rifiutare la promulgazione stessa e rimandare un testo al Parlamento. Questo potere altro non è che uno degli esempi del ruolo che Egli ha nel nostro ordinamento, ovvero quello di “custode” della Costituzione e garante dell’Unità Nazionale. In altri termini un ruolo di Garanzia del rispetto della Costituzione. Infatti, come abbiamo già accennato, uno dei motivi per cui di una legge può essere rifiutata la promulgazione è che tale legge violi la Costituzione sia nel senso che non sia stata rispettata la procedura prevista per la sua formazione; sia che violi uno dei principi fondamentali della Costituzione stessa. Tra i poteri dei quali dispone abbiamo: la possibilità di inviare messaggi alle Camere; indire le elezioni delle Camere e fissarne la prima riunione; Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo; indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione; nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato; accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere; ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere; presiede il Consiglio superiore della magistratura; può concedere grazia e commutare le pene; conferisce le onorificenze della Repubblica. TUTTAVIA IL POTERE PIU’ IMPORTANTE ATTRIBUITO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E’ QUELLO DI SCIOGLIERE LE CAMERE PERCHE’ UNA LEGISLATURA E’ GIUNTA ALLA SUA NATURALE CONCLUSIONE OPPURE PER L’IMPOSSIBILITA’ DI DARE VITA AD UN GOVERNO. IN OGNI CASO TALE POTERE NON PUO’ ESSERE ESERCITATO NEGLI ULTIMI SEI MESI DEL SUO MANDATO (SEMESTRE BIANCO) A MENO CHE, COME AVVENUTO PROPRIO DI RECENTE, QUESTI SEI MESI NON COINCIDANO ANCHE CON GLI ULTIMI SEI MESI DELLA LEGISLATURA. NEL CASO IN CUI PROCEDESSE ALLO SCIOGLIMENTO IN MANCANZA DEI SUDDETTI PRESUPPOSTI POTREBBE ESSERE INCRIMINATO PER ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE. Tra gli altri poteri attribuiti al Presidente della Repubblica, particolarmente importanti sono: la presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura nonché il potere di grazia o di commutazione della pena. Riguardo a quest’ultimo, esso è stato oggetto di un recentissimo “conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato” che ha visto opposto l’ex Presidente della Repubblica Ciampi all’ex ministro della Giustizia Castelli. Sussiste tale conflitto ogni qual volta poteri dello Stato sono in conflitto tra di loro o perché entrambi si attribuiscono una competenza oppure perché entrambi la rifiutano. Nel caso specifico oggetto del conflitto riguardava il potere di Grazia. In parole povere il ministro della Giustizia Castelli riteneva essere sua esclusiva competenza concedere la Grazia, ritenendo il ruolo del Presidente di puro avvallo formale del provvedimento; al contrario Ciampi riteneva che quel potere fosse di esclusiva pertinenza del Presidente della Repubblica attribuendo al potere di controfirma del ministro della Giustizia il valore di regolarità dell’istruttoria per la concessione del provvedimento. La Corte Costituzionale, che è l’organo competente a risolvere questo genere di conflitti, ne ha attribuito la competenza esclusiva al Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica è IRRESPONSABILE ovvero non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni tranne che per “alto tradimento ed attentato alla Costituzione”. La messa in stato di accusa deve essere votata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti. Va da sé che tale “irresponsabilità” vale solo per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni e non per gli atti compiuti fuori da tale ambito per cui, per fare un esempio, se il Presidente della Repubblica uccidesse la moglie, può essere regolarmente incriminato in quanto ovviamente trattasi di atto compiuto “non nell’esercizio delle sue funzioni”. Il Presidente viene eletto dal Parlamento in seduta comune con la maggioranza dei 2/3 dei componenti per le prime tre votazioni; a partire dalla quarta la maggioranza scende ed è sufficiente quella assoluta dei componenti. Le ragioni di una simile differenza sono abbastanza semplici: da un lato, visto il ruolo di garanzia, si spinge per ottenere il maggior consenso possibile e dall’altro si vuole evitare che si produca una pericolosa situazione di stallo per cui il quorum, necessario per l’elezione, si abbassa. Nella storia della Repubblica solo due Presidenti sono stati eletti al primo turno e quindi con un grande consenso: Cossiga nel 1985 (che detiene il record del Presidente più giovane che sia mai stato eletto: divenne presidente all’età di 57 anni) e Ciampi nel 1999. Il Presidente della Repubblica eletto con meno voti fu Giovanni Leone nel 1971 con 518 voti su 1008 (appena 14 più del quorum richiesto; determinante fu il voto dei missini e dopo la bellezza di 23 scrutini) mentre in Presidente in assoluto più votato rimane Sandro Pertini con ben 832 voti su 995 nonostante sia stato eletto dopo ben 16 scrutini. Nel testo che tra poco sarà oggetto del Referendum, il Presidente della Repubblica è la carica che subisce il più drastico ridimensionamento: perde il potere di scioglimento delle Camere; di nominare il Premier; il potere di presentare disegni di legge di iniziativa del Governo. Nella riforma si stabilisce che egli è “il garante dell’unità federale dello Stato” senza che però venga gli attribuito alcun potere per esercitare tale funzione (che senso ha attribuire un certo potere se poi non viene conferito alcun strumento affinché possa essere esercitato?). In altri termini il ruolo del nuovo Presidente della Repubblica sarebbe di mera rappresentanza, una sorta di gran cerimoniere o ciambellano di Stato. Ma soprattutto, ed è questo uno dei dati più negativi della riforma, il Presidente della Repubblica nomina del vice-presidente del Consiglio superiore della magistratura (adesso il vicepresidente del Csm viene eletto dal Csm stesso) “nell’ambito dei componenti eletti dalle Camere”, NORMA CHE SE APPROVATA RAPPRESENTEREBBE IL DE PROFUNDIS DELL’AUTONOMIA E DELL’INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA: il Presidente della Repubblica infatti sarebbe costretto in tal modo a fare una scelta politica, sminuendo il suo ruolo di garante dell’imparzialità e allo stesso tempo riducendo l’autonomia del Consiglio superiore della magistratura. Potrà infatti essere indipendente dalla politica un vicepresidente del Csm scelto tra coloro che sono stati eletti al Parlamento? E pensare che questa norma è stata approvata da coloro che da anni lamentano una presunta “politicizzazione” della magistratura!! Nella stessa direzione va letta anche l’attribuzione del potere di nomina dei presidenti delle Autorità indipendenti e del CNEL (sentiti i Presidenti delle due Camere). Tra i poteri riconosciuti dalla Costituzione al Presidente della Repubblica, vi è anche quello, previsto dall’art. 59, di nominare 5 senatori a vita, scelti tra 5 cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, artistico, scientifico e letterario. Qualora la riforma entrasse in vigore, il Presidente della Repubblica non poterebbe nominarne più di tre (che sarebbero “deputati a vita). Va da sé che se approvata, la riforma entrerebbe in vigore dopo le prossime elezioni e quindi non modificherebbe la composizione attuale del Senato riguardo a questo aspetto. Tuttavia la Riforma non chiarisce affatto il dubbio interpretativo riguardo a questo potere del Presidente della Repubblica che fin dal 1948 ha “torturato” tutti i costituzionalisti ovvero se, per rifarci alla formulazione attuale, questo potere deve intendersi nel senso che ogni Presidente ha il potere di nominarne 5 ( o 3 come dice il nuovo testo) in ogni caso oppure se al Presidente della Repubblica spetti la nomina di tanti senatori a vita quanti ne servono per arrivare a 5 ( o 3). Questo dubbio è stato risolto dalla prassi tenuta da tutti i Presidenti della Repubblica che si sono succeduti da Luigi Einaudi in poi, nel senso di consentire al Presidente della Repubblica di nominare sempre a comunque 5 Senatori a vita. Diversamente infatti potrebbe accadere che un Presidente non né possa nominare nessuno (ad es. perché vi sono i 5 precedenti Presidenti della Repubblica ancora in vita, e questi ultimi sono Senatori a vita di diritto, salvo rinunzia; oppure perché sono ancora in vita tutti e 5 quelli nominati dal presidente precedente) e quindi verrebbe ad essere disatteso quanto previsto dall’art. 59.
IL GOVERNO
Contrariamente a quanto previsto per il Presidente della Repubblica, dalla riforma il potere esecutivo ne esce decisamente rafforzato. All’atto pratico risulterebbe essere l’unico vero potere dello Stato, con una nettissima prevalenza ed influenza su tutti gli altri: su quello legislativo, perché al Primo Ministro viene dato il potere di scioglimento del Parlamento (ed abbiamo detto come questo potere non è riconosciuto, ad oggi, a nessun primo ministro di nessuna democrazia occidentale; persino il Presidente degli Stati Uniti, pur dotato di enormi poteri, non ha quello di sciogliere il Congresso) e su quello giudiziario in quanto, come detto, il Vicepresidente del Csm viene nominato dal Presidente della Repubblica tra i componenti eletti del Parlamento sul quale il Primo ministro ha una fortissima influenza potendolo sciogliere. In altri termini viene ad essere completamente scardinato quell’equilibrio tra i tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario) che per oltre 50 anni ha garantito stabilità all’intera Repubblica. Mentre il Presidente del consiglio attuale “DETERMINA” la politica del Governo, il Primo ministro, secondo quanto previsto dalla riforma, la DIRIGE. Infatti ad esso non solo verrebbe riconosciuto il potere di NOMINA dei ministri ma anche quello di REVOCA; in altri termini è niente altro che UN CAPO, l’unico vero DOMINUS non del potere esecutivo ma più in generale DELLO STATO vista l’influenza che avrebbe in primis sul Parlamento. Il Primo ministro nel testo della riforma è di fatto INAMOVIBILE; l’approvazione di una mozione di sfiducia nei suoi confronti comporta LO SCIOGLIMENTO AUTOMATICO DELLA CAMERA. Difficile quindi prevedere che la Camera, potendo essere sciolta, si azzardi a sfiduciarlo. In questo modo non solo il Primo Ministro risulta essere il capo dell’esecutivo, ma finisce addirittura per essere il capo del Parlamento. Infatti la Camera, sotto ricatto del suo scioglimento, avrà la forza di approvare una legge con la contrarietà del Primo Ministro? Che senso ha un Parlamento che non è libero di decidere? Per la verità il testo della riforma prevede la possibilità di sostituzione del Primo Ministro, ma si tratta di un caso alquanto improbabile: un altissimo numero di deputati della maggioranza individui il suo successore. SI BADI: NON UN ALTISSIMO NUMERO DI DEPUATI DELLA CAMERA MA UN ALTISSIMO NUMERO DELLA MAGGIORANZA. Facciamo un esempio pratico partendo dai numeri attuali del Parlamento. Attualmente l’Unione a Montecitorio ha 348 deputati, per la sostituzione del Primo ministro né occorrerebbero 316 e tutti dell’Unione; l’opposizione non avrebbe alcun ruolo in questa vicenda. Di conseguenza l’opposizione di adesso, che tanto grida e tanto urla di avere appena 25.000 voti in meno della maggioranza, NON CONTEREBBE NULLA. Se poi facciamo lo stesso esempio con i numeri del Senato, tutto è ancora più chiaro: l’opposizione attuale, è come se non esistesse anche se ha appena 2 o 3 voti in meno della maggioranza. A conferma del fatto che chiunque si trovasse all’opposizione non conterebbe nulla, vi è un’altra norma prevista dalla riforma ossia quella che prevede lo scioglimento automatico della Camera nel caso in cui la mozione di sfiducia sia respinta col voto determinante dell’opposizione. In altri termini: non c’è sfiducia ma siccome nel respingerla l’opposizione è stata determinante, allora si scioglie lo stesso. Oppure: si scioglierebbe la Camera anche se ha appena confermato la fiducia al Primo Ministro. MA CHE RAZZA DI SISTEMA E’ MAI QUESTO?