LA CORTE COSTITUZIONALE

 

L’organo Costituzionale di garanzia per eccellenza previsto dalla Costituzione è la Corte Costituzionale. A norma dell’art. 134 la Corte giudica “sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, sia dello Stato che delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione. Il nostro ordinamento prevede quindi un “sistema accentrato” di verifica della legittimità costituzionale delle leggi. Se, poniamo il caso, nel corso di un processo il Pm, il difensore, od il giudice ha motivo di ritenere che una delle norme applicabili al processo sia incostituzionale, sia cioè contraria ad uno dei principi fondamentali contenuti nella Costituzione, svolta una sommaria indagine per verificare che la questione non sia manifestamente infondata, blocca il processo e invia gli atti relativi alla Corte che decide se effettivamente sussiste tale incostituzionalità. Succintamente: se la Corte ritiene la norma incostituzionale allora la cassa, cioè la elimina dall’Ordinamento e quindi quella norma cessa di essere legge e non verrà più applicata in futuro, a cominciare dal processo all’interno del quale la questione era stata sollevata; se la Corte ritiene la norma perfettamente costituzionale non succede niente e quella norma resterà in vigore e potrà continuare ad essere applicata. Inoltre ci sarebbero anche altri tipi più complessi di sentenze, come quelle di incostituzionalità parziale oppure le sentenze di tipo interpretativo, che però per brevità tralascio. Per cogliere l’importanza del ruolo avuto dalla Corte come garanzia del rispetto della Costituzione, basta sapere che attraverso il procedimento sopra descritto l’intero Ordinamento è stato reso in linea con i principi contenuti nella Costituzione medesima. Infatti quando nel 1948 la Costituzione è entrata in vigore, le leggi ordinarie allora vigenti (alcune lo sono ancora) erano quelle approvate dal regime fascista oppure quelle approvate prima del fascismo ma da questo non modificate. Alcune vennero sostituite subito con nuove leggi approvate dal Parlamento mentre altre vennero dichiarate incostituzionali dalla Corte. Sotto la mannaia della Corte per illegittimità costituzionale sono finiti da subito (la Corte è stata istituita nel 1956) decine e decine di articoli del codice penale (il codice Rocco, del 1930 ancora in vigore); del codice civile (che era stato approvato nel 1942); dei codici di procedura penale e civile. In molti casi le decisioni della Corte furono talmente dirompenti che di fatto molti settori correvano il rischio di rimanere senza una disciplina applicabile. Per tutti valga l’esempio del diritto di famiglia: ad un certo punto le norme dichiarate incostituzionali contenute nel Codice civile del 1942 erano talmente numerose che di fatto si era creato un vuoto normativo. Ecco allora che nel 1975 si è dovuto provvedere alla riscrittura completa del primo libro del Codice Civile, quello appunto dedicato alla famiglia. Proprio per la delicata funzione di garanzia che la Corte Costituzionale svolge, la Costituzione delinea dettagliatamente i requisiti di chi la deve comporre: I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice. L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative (art. 135). Con la riforma i componenti sarebbero sempre 15 ma di questi ben 7 sarebbero di nomina parlamentare (4 della Camera e 3 del Senato federale) ossia politica. Inoltre non è poi così difficile supporre la forte influenza del Primo Ministro su queste nomine. COME SI FA A CONCEPIRE LA NUOVA CORTE COSTITUZIONALE COME UN ORGANO DI GARANZIA QUANDO QUASI IL 50% DEI SUOI COMPONENTI SONO DI NOMINA POLITICA? PER NON PARLARE POI DEL FATTO CHE QUESTI 7 GIUDICI POTREBBERO TRANQUILLAMENTE ESSERE IN MAGGIORANZA QUALORA DEGLI ALTRI GIUDICI NE’ MANCHI QUALCUNO PERCHE’ NON ANCORA NOMINATO. Se poi si pensa che il numero minimo di giudici nominati perché la Corte sia legittimata a decidere è 9, fate voi i conti.

 

IL FEDERALISMO

Punta di diamante a giudizio dei promotori di questa riforma dovrebbe essere il federalismo. Ma di federalismo la nuova Carta ha ben poco, per non dire nulla. Si dà vita al Senato federale ma il ruolo di esso rispetto alle competenze dei singoli Consigli Regionali non è chiaro: l’art 117 stabilisce le materie di esclusiva competenza dello Stato centrale, lasciando tutto il resto alle Regioni. MA ALLORA QUALI SONO LE PRECISE COMPETENZE DI QUESTO SENATO FEDERALE? Inoltre abbiamo già sottolineato come i rappresentanti delle comunità ed autonomie locali possono partecipare alle sedute di questo Senato MA SENZA DIRITTO DI VOTO. Ancora: è stata introdotta la clausola dell’INTERESSE NAZIONALE in base al quale qualora il Primo Ministro ritenga che una legge approvata da una regione leda l’interesse nazionale, può chiedere al Presidente della Repubblica di abrogarla, senza che la Regione possa in qualche modo intervenire. Non si vede come si possa parlare di federalismo in questo caso: il tutto si basa sulla clausola di Interesse nazionale che può dire tutto e contemporaneamente non dire nulla la cui sussistenza o meno è lasciata alla pura discrezionalità del Primo Ministro, OSSIA UNA VALUTAZIONE ESCLUSIVAMENTE POLITICA. Facile prevedere scontri e scintille qualora Primo Ministro e Regione non siano politicamente allineati. Viceversa nella disciplina attuale qualora il Commissario di Governo presente in ogni Regione reputi una legge regionale non in linea con quanto stabilito dalla Costituzione o da altre leggi dello Stato, Governo e Regione vanno davanti alla Corte Costituzionale, quindi ad un organo terzo, che decide e risolve la questione. ED ALLORA QUALE DISCIPLINA E’ PIU’ FEDERALISTA? QUEST’ULTIMA DOVE I CONTRASTI TRA STATO E REGIONI SONO DECISI DA UN ORGANO DI GARANZIA INDIPENDENTE CHE PUO’ ANCHE DARE RAGIONE ALLA REGIONE E TORTO ALLO STATO OPPURE QUELLA PREVISTA DELLA RIFORMA ALLA BASE DELLA QUALE C’E’ UNA DECISIONE PURAMENTE POLITICA DEL PRIMO MINISTRO E DOVE SE LA REGIONE NON SI ADEGUA AL DICKAT DEL GOVERNO, E’ DESTINATA SEMPRE A SOCCOMBERE? Ancora: si afferma che grazie a questa riforma si attuerebbe finalmente quello che viene chiamato FEDERALISMO FISCALE. A questo proposito la riforma del titolo V della Costituzione, fatta nella legislatura 1996 – 2001 dai Governi di centrosinistra, prevedeva per le regioni “l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa per le regioni e le autonomia locali”. Ebbene: negli ultimi 5 anni, il precedente Governo non ha fatto NULLA per attuare questa disposizione, anzi: nella riforma (art. 57) è previsto un ulteriore slittamento di tre anni della sua attuazione e una previsione di cinque anni per il trasferimento di beni e risorse alle regioni e agli enti locali. A QUESTO PUNTO C’E’ DA CHIEDERSI SE SIAMO IN PRESENZA DI UN VERO FEDERALISMO OPPURE ANCORA DI PROCLAMI PER UN LONTANO FUTURO. Sempre nell’ambito del supposto federalismo vi è da dire che la riforma prevede il trasferimento alle regioni della potestà legislativa, oltre alle materie non espressamente riservate allo Stato, anche in materia di ASSISTENZA ED ORGANIZZAZIONE SANITARIA; ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA E GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DI FORMAZIONE NONCHE’ DI FORMAZIONE DEI PROGRAMMI SCOLASTICI E FORMATIVI DI INTERESSE SPECIFICO DELLA REGIONE; POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE. Vengono quindi attribuiti alla regione materie e temi che si ricollegano direttamente ai principi fondamentali della Costituzione come la salute, l’istruzione, la sicurezza. NEI PRINCIPI FONDAMENTALI IL COMPITO DELLA TUTELA DEGLI STESSI SPETTA ALLA REPUBBLICA NEL SUO COMPLESSO. Per tali diritti le prestazioni garantite non possono essere diverse da regione a regione perché si violerebbe il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione e dall’art. 117, secondo comma, lettera m della Costituzione (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale). La “devolution” prevista dalla riforma smantella l’universalità dei diritti fondamentali, esaspera le disparità fra Nord e Sud, fra zone ricche e zone povere del Paese. Inoltre potrebbe avere influenza sulla situazione dei dipendenti pubblici dei settori interessati per i riflessi sulla legislazione del lavoro pubblico e per il rischio di una possibile messa in discussione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

 

CONCLUSIONI

Abbiamo detto più volte quanto questa riforma di fatto altera pesantemente l’equilibrio tra i poteri dello Stato. L’esecutivo, cioè il Governo ed in particolare il Primo Ministro, diventa l’unico vero potere dello Stato, privo di qualsiasi controllo e con una forte influenza sia su quello legislativo ( il Primo ministro può infatti in ogni momento blandire contro il Parlamento l’arma del suo scioglimento) su quello giudiziario (il vicepresidente del Csm viene nominato dal Presidente della Repubblica tra i componenti eletti al Parlamento, quindi una scelta politica influenzata dal Primo Ministro) e sull’organo di garanzia per eccellenza e cioè la Corte Costituzionale (visto che ben 7 suoi componenti sono eletti dal Parlamento, quindi sempre una nomina politica). Inoltre la figura del Primo Ministro è inamovibile: l’approvazione di una eventuale mozione di sfiducia condanna a morte anche il Parlamento che sarebbe automaticamente sciolto negando ogni ruolo all’opposizione parlamentare: prova ne è che se la sfiducia viene respinta con i voti determinanti dell’opposizione, tutto ciò non conta nulla dal momento che si procede ugualmente allo scioglimento del Parlamento. Si tratta inoltre di una riforma che anziché semplificare l’iter di formazione delle leggi lo complica ancora di più, visto che introduce la distinzione tra leggi di esclusiva competenza dello Stato, del Senato Federale, di legislazione concorrente e di competenza regionale, che daranno fiato ai vari azzeccagarbugli per stabilire di chi sia la competenza col risultato di paralizzare l’intero sistema; anziché valorizzare le autonomia locali le mortifica completamente visto che i loro rappresentanti al Senato federale non hanno diritto di voto ed inoltre il Primo Ministro con la clausola dell’interesse nazionale (non definita, non specificata e quindi lasciata alla esclusiva valutazione POLITICA del Primo Ministro) potrebbe sic et simpliciter annullare una legge regionale, quindi un procedimento al termine del quale la regione non potrebbe fare altro che soccombere o modificare la legge seguendo alla lettera le indicazioni del Primo Ministro, cioè dello Stato centrale. Non attua il federalismo fiscale dal momento che ritarda per altri 3 anni il trasferimento dei beni e risorse dallo Stato alle Regioni in base al quale le regioni, secondo quanto approvato dai Governi di Centrosinistra nel 2001, dovrebbero acquisire autonomia di entrata e di spesa. Si tratta inoltre di una riforma che contraddice in pieno quanto stabilito dai principi fondamentali della Costituzione laddove si stabilisce che comunque le prestazioni in tema di istruzione, sanità e sicurezza, devono avere un livello uniforme per tutti, indipendentemente dalla regione o luogo di residenza, cosa che ovviamente non avverrebbe nel caso in cui l’esclusiva competenza su queste materie passasse alle regioni. Ma una delle ragioni per la quale la riforma deve essere respinta sta anche nel metodo con cui è stata concepita e poi approvata. NON SI FANNO DELLE MODIFICHE COSTITUZIONALI COSI’ PROFONDE (SI MODIFICA ADDIRITTURA LA FORMA DI STATO) STABILENDO IL TESTO IN 4 PERSONE RIUNITE IN UNA BAITA DI MONTAGNA E LA SI PROPONE AL PARLAMENTO CHE DEVE SOLO APPROVARLA COME SE I PARLAMENTARI FOSSERO SOLO BRAVI SOLDATINI; NON SI FANNO DELLE MODIFICHE COSI’ PROFONDE A COLPI DI MAGGIORANZA CON L’UNICO SCOPO (POLITICO E QUINDI DI PARTE) DI TENERE UNITO UN GOVERNO.  Quanto abbiamo detto fino ad ora non intende assolutamente dire che la Costituzione sia intoccabile; non lo dice neanche la Costituzione medesima visto che essa stessa indica la procedura per le modifiche. Nel corso di ciò che ho scritto non ho mancato di evidenziare gli aspetti che, dopo più di 50 anni di applicazione, avrebbero bisogno di una modifica, primo fra tutti il sistema del bicameralismo perfetto (due Camere che fanno esattamente la stessa cosa). La conclusione quindi non può che essere una: la riforma che tra poco andremo a giudicare NON RISOLVE NESSUNO DEI PROBLEMI CHE L’APPLICAZIONE PIU’ CHE CINQUANTENNALE DELLA COSTITUZIONE HA MESSO IN EVIDENZA. E’ SOLO UN’ACCOZAGLIA INFORME PRIVA DI QUALSIASI ELEMENTO DI COERENZA AL SUO INTERNO AVENTE L’UNICO SCOPO DI ACCENTRARE E DI IDENTIFICARE LO STATO CON UN UNICO SOGGETTO, LA CUI OMBRA SI ESTENDEREBBE MINACCIOSA SU OGNI ALTRA ISTITUZIONE DELLO STATO.